Questa espressione è utilizzata per definire il trattamento di non imponibilità al 95% ( 50,28% per le imprese Irpef) riservato alle imposizioni delle plusvalenze ottenute in seguito alla cessione di partecipazione dotate di tutti i requisiti previsti dall’articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi. Questo trattamento deriva dall’assimilazione tra dividendi e plusvalori insiti, nel valore delle partecipazioni, che il legislatore fiscale ha introdotto in seguito all’eliminazione del credito d’ imposta e con l’obiettivo di impedire che l’Ires pagata dalla società partecipata si accumulasse con le imposte pagate dalla partecipante.