Spiegazione delle modalità di calcolo
La prima opzione consente di rivalutare un dato capitale secondo gli indici Istat e calcolare contestualmente gli interessi legali sulle singole somme rivalutate anno per anno; la rivalutazione avviene ogni dodici mesi, a partire dal mese della data iniziale.

Con la seconda opzione si ha la possibilità di calcolare gli interessi legali senza anatocismo (capitalizzazione) su una somma non rivalutata.

La terza opzione serve per calcolare la sola rivalutazione monetaria, senza il computo degli interessi legali.

In tutti i casi la data di inizio minima è sempre il 01/01/1970, mentre la data massima è l'ultimo giorno del mese del più recente indice Istat.

E' stato aggiunto il campo "Rivaluta al" che consente di specificare una percentuale di applicazione della rivalutazione; generalmente la rivalutazione monetaria si applica al 100% ma in taluni casi, come ad esempio nella rivalutazione annuale dei canoni di locazione, tale percentuale viene stabilita contrattualmente nella misura del 75%.

La formula per il calcolo degli interessi legali è la seguente:

I = C x S x N/365

dove:
    C è il capitale, in questo caso rivalutato,
    S è il tasso (o saggio) d’interesse legale,
    N è il numero di giorni di maturazione degli interessi,
    365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile

 

L'art. 1283 del codice civile, consente l' anatocismo in casi ristretti, salvo la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi.

Poichè questo servizio offre la possibilità di calcolare gli interessi legali su una somma che viene rivalutata di anno in anno, non è prevista una opzione per calcolare la capitalizzazione degli interessi.

Anno Civile ed Anno Commerciale
Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del cosiddetto anno civile che, come noto, è composto da 365 giorni.

L’anno commerciale invece è un periodo convenzionale che si considera formato da dodici mesi di trenta giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni.

Questo particolare periodo era utitlizzato diversi anni or sono per facilitare i calcoli finanziari che altrimenti avrebbero dovuto tenere conto delle particolarità tipiche dell'anno civile (anni bisestili e mesi con diverso numero di giorni).

Questa esigenza di semplificazione è venuta meno con il diffondersi di strumenti software che automatizzano il calcolo degli interessi, come appunto quelli a disposizione su questo sito, e pertanto l'anno commerciale è caduto in disuso al punto che oggi le banche, per il computo dei giorni di interesse, fanno riferimento al calendario reale

E' altresì disponibile un servizio che consente di calcolare gli interessi ad un tasso fisso, sempre con possibilità di capitalizzazione.

 

NOTA:

Impostando la capitalizzazione ogni 3, 6 o 12 mesi i periodi di decorrenza partono da date prefissate:

•capitalizzazione trimestrale: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre
•capitalizzazione semestrale: 1 gennaio e 1 luglio
•capitalizzazione annuale: 1 gennaio


Cosa sono gli Interessi in generale
Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.

Per fare un esempio abbastanza comune, quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l'obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come 'costo' del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l'obbligazione pecuniaria accessoria.

Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

Interessi Legali
Il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (si veda l'apposita tabella); per il calcolo è disponibile un apposito servizio.

 

Interessi Convenzionali
Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284 c.c., terzo comma).

Interessi Moratori
Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).

Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente.

Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

Anche gli interessi moratori per le transazioni commerciali sono stabiliti dal legislatore (si veda la relativa tabella) e per calcolarli è disponibile su questo sito una specifica utility di calcolo.

Nel caso invece di ritardati pagamenti negli appalti di opere pubbliche si applica una diversa normativa e per questo è stato predisposto un apposito servizio di calcolo.

NOTA
L' anatocismo bancario è stato profondamente modificato con sentenza della Cassazione del 4 Novembre 2004.

Con questa utility è possibile ad esempio calcolare gli interessi su un dato capitale specificando alternativamente la capitalizzazione (anatocismo) trimestrale e quella annuale per verificare le differenze; il tasso di interesse deve essere impostato per ogni periodo considerato; ad ogni variazione del tasso a debito si dovrà specificare un nuovo periodo, il capitale iniziale di ciascun periodo è il risultato del calcolo relativo al periodo precedente.

Si ricorda comunque che eventuali differenze da richiedere alla Banca non possono riferirsi a periodi successivi al 2000.